Andrea Spagnoli – avvocato tributarista
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 232 del 3 ottobre 2024) del D. Lgs. n. 141/2024, recante le disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’UE, vede la luce una riforma del settore doganale resa necessaria dai tanti cambiamenti intervenuti nel corso degli anni nell’ambito degli scambi internazionali, oltre che dalla necessità di aggiornare la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione.
Obiettivi della riforma
Il nuovo testo normativo sostituisce una serie di regolamentazioni ormai obsolete, risalenti al Regio Decreto n. 65/1896 e al Testo Unico della Legge Doganale del 1973 (TULD), oltre a numerose altre norme portate da leggi speciali.
Il nuovo testo, così come concepito, oltre a racchiudere tutte le norme doganali nazionali, comporta una notevole semplificazione passando da 400 a 122 articoli e garantendo un allineamento con la disciplina unionale.
Di seguito, esaminiamo due delle principali novità introdotte dal decreto.
IVA all’importazione come diritto di confine
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la “classificazione” dell’IVA all’importazione. A tal specifico riguardo, l’articolo 27 del decreto annovera espressamente l’imposta sul valore aggiunto tra i diritti di confine, chiarendo che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
Si tratta di una norma con notevoli ripercussioni sulla figura del rappresentante doganale indiretto, il quale sarà chiamato a rispondere, in solido con l’importatore, anche del tributo.
A ben vedere, sembrerebbe essere stata proprio questa la fonte ispiratrice del cambiamento dal momento che l’indicazione dell’IVA tra i diritti di confine risulterebbe finalizzata a fornire una risposta normativa al principio di recente enunciato dalla Corte di Giustizia UE, a mente del quale sulla base “dell’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE non si poteva riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta” (cfr. CGUE, sent. 12 maggio 2022 resa nella causa C-714/20).
Tuttavia, la medesima disposizione normativa prevede due specifici casi in cui l’IVA all’importazione non viene considerata un diritto di confine:
- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;
- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
Si tratta, dunque, di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito IVA.
A ben vedere, questi aspetti avranno un impatto non indifferente sulle scelte di pianificazione aziendale.
Sportello Unico Doganale (SU.DO.CO)
Altra novità di rilevante interesse per gli operatori riguarda il potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SU.DO.CO.).
Sul punto, l’art. 39 delle Disposizionali nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione attribuisce all’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.
La norma precisa, altresì, che qualora al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio dell’Unione europea debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti debbono assicurare che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.