Andrea Spagnoli – avvocato tributarista
Con la recente risposta ad interpello n. 336 del 1° giugno 2023, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell’individuazione del debitore d’imposta IVA quando nell’operazione interviene la stabile organizzazione in Italia di un soggetto residente all’estero.
In linea generale, debitore dell’imposta sul valore aggiunto è il fornitore che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi ad eccezione delle ipotesi in cui l’imposta è dovuta dal cliente, soggetto passivo d’imposta, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse – charge”).
Il riferimento è l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, il quale ai commi 1 e 2 dapprima stabilisce che “l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili” e poi che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti”.
Tuttavia, la situazione si complica quando a porre in essere operazioni territorialmente rilevanti in Italia sia un soggetto residente all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia.
In questi casi, il riferimento è sempre l’art. 17, ove al comma 5 esclude l’applicabilità del reverse-charge per le operazioni effettuate da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.
Dunque, in quest’ultima ipotesi per le operazioni rese da un soggetto estero nei confronti di soggetti passivi residenti (ovvero di stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti), il debitore d’imposta è:
- il cessionario o committente ove la stabile organizzazione non partecipi all’effettuazione dell’operazione; diversamente
- il cedente o prestatore (la stabile organizzazione) ove quest’ultima effettui direttamente ovvero prenda parte all’operazione.
A questo punto, dirimente ai fini dell’individuazione del debitore d’imposta IVA nei casi in cui si verifichi l’intervento della stabile organizzazione è l’interpretazione della locuzione “per il tramite”. In altri termini, quando l’intervento della branch è tale da considerarla parte attiva dell’operazione e, dunque, debitore d’imposta.
A tal specifico riguardo, l’Agenzia delle entrate – con la risposta ad interpello n. 336/2023 – ha ribadito quanto già specificato con i precedenti documenti di prassi (risp. n. 53/2023 e circ. n. 37/E del 29 luglio 2011), vale a dire che risulta necessario verificare il ricorrere nel caso concreto dei presupposti previsti dall’articolo 53 del Regolamento UE n. 282/2011.
In particolare, affinché si possa ritenere che una stabile organizzazione intervenga attivamente in un’operazione commerciale occorre che:
- la stabile organizzazione sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene;
- tali mezzi tecnici e umani siano utilizzati dallo stesso (soggetto passivo estero) per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.
Inoltre, lo svolgimento di meri compiti di supporto amministrativo (quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti) ovvero di marketing non è ritenuto sufficiente per considerare la stabile organizzazione parte attiva dell’operazione (rectius debitore d’imposta).
Nel caso da ultimo sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha ritenuto la stabile organizzazione debitore d’imposta (con conseguente obbligo di emettere fattura nei confronti dei committenti italiani) in quanto dotata di un’adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante la quale svolge un ruolo attivo e concreto nella definizione dei contratti sottoscritti dalla casa madre e nella gestione di una parte rilevante dell’attività di quest’ultima.
Nello specifico, l’Amministrazione ha considerato l’attività svolta dalla branch italiana (promozione e commercializzazione del servizio; gestione della relazione con la clientela; redazione dei contratti) preparatoria, in quanto inerente e prodromica, alla realizzazione delle prestazioni rese dalla casa madre.